Poste Italiane ha diffuso tramite intranet aziendale un comunicato informativo relativo alle novità in materia di tutele della genitorialità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.
Considerato l’interesse generale delle disposizioni e il loro impatto sull’organizzazione dei tempi di vita e di lavoro, rendiamo pubblico il documento per favorire una conoscenza completa e accessibile a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori.
Di seguito una sintesi dei principali contenuti.
Congedi parentali: estensione del limite di età del figlio
La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta sulla disciplina del congedo parentale, estendendo da 12 a 14 anni il limite di età del figlio entro il quale ciascun genitore può fruire:
- del congedo parentale;
- del prolungamento del congedo parentale in caso di figli con disabilità grave.
L’estensione riguarda anche i casi di adozione e affidamento. In tali fattispecie, il congedo potrà essere fruito fino a 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia o in Italia, fermo restando il limite del compimento della maggiore età.
Durata e trattamento economico invariati
Il comunicato chiarisce che restano invariati:
- i limiti massimi di durata, individuali e complessivi tra i genitori;
- il trattamento economico previsto dalla normativa vigente;
- le modalità di fruizione dei congedi.
La richiesta continua a richiedere la presentazione della domanda sia all’INPS sia all’Azienda. Le procedure sono state adeguate ai nuovi limiti temporali.
Congedo per malattia del figlio: ampliamento dei giorni e dell’età
La Legge di Bilancio 2026 introduce modifiche anche al congedo per malattia del figlio, ampliando sia il limite di età sia il numero di giorni fruibili.
In particolare:
- fino al compimento dei 3 anni di età del figlio resta confermata la possibilità di fruire del congedo per tutte le giornate di malattia;
- dai 3 ai 14 anni di età il congedo potrà essere fruito per 10 giorni lavorativi all’anno, in alternativa all’altro genitore (in precedenza il limite era fissato a 5 giorni e fino agli 8 anni).
Adozione e affidamento: applicazione delle nuove disposizioni
Le modifiche si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di adozione e affidamento, in coordinamento con l’art. 50 del D.Lgs. 151/2001.
Il congedo per malattia del figlio potrà essere fruito:
- senza limiti temporali per figli fino a 6 anni;
- per 10 giorni annui per figli tra i 6 e gli 8 anni;
- per 10 giorni annui nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia, se il minore ha un’età compresa tra i 6 e i 12 anni al momento dell’adozione o affidamento.
Restano ferme le modalità operative vigenti, inclusa la presentazione della certificazione medica e della dichiarazione relativa all’altro genitore.
Comunicato aziendale – Novità in materia di tutele della genitorialità
È disponibile il comunicato diffuso da Poste Italiane tramite intranet relativo alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di congedi parentali e congedo per malattia del figlio.



